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Statuto

ASAB

ASSOCIAZIONE DI SCUOLE AUTONOME BRESCIANE



STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEL 27 MAGGIO 2002

 

COSTITUZIONE, ADESIONE E SCIOGLIMENTO

Art.1

È costituita l’Associazione denominata “Associazione di Scuole Autonome Bresciane (ASAB)”, senza scopo di lucro, con durata illimitata, salvo il diritto di recesso per ciascuna istituzione scolastica, che si esercita con semplice comunicazione al Presidente.

Art.2

Dell’Associazione fanno parte le scuole autonome di cui all’art. 21 della Legge 59/97 e successivi provvedimenti attuativi, ubicate nella provincia di Brescia, che partecipano alla costituzione dell’Associazione o vi aderiscono in un secondo momento; non c’è alcuna differenza giuridica tra le scuole che partecipano alla costituzione dell’Associazione e quelle che aderiscono in seguito.

Art. 3

All’Associazione aderiscono le singole scuole.

Possono pure aderire sia consorzi sia associazioni di scuole, giuridicamente costituiti.

In questo caso associazioni e consorzi sono rappresentati con un unico voto.

Art.4

L’adesione e il recesso avvengono su delibera dei competenti organi collegiali.

Nell’Associazione le scuole sono rappresentate dai rispettivi Dirigenti o loro delegati.

Art. 5

Le scuole aderenti versano all’Associazione, come contributo alle spese amministrative per il raggiungimento delle finalità statutarie, una quota associativa ordinaria annua fissata provvisoriamente in euro 50,00, da versarsi il primo anno entro 30 gg. dall’adesione all’Associazione e negli anni successivi entro il 31 Marzo di ogni anno.

La quota di adesione può essere ridefinita annualmente dall’Assemblea dei soci.

Art.6

L’Associazione è sciolta se in tal senso delibera la maggioranza assoluta dell’Assemblea plenaria.

In tal caso i fondi residui vengono ridistribuiti tra tutte le scuole componenti.


FINALITÀ E SCOPI

Art.7

L’Associazione è costituita allo scopo di sostenere le scuole aderenti nel conseguimento dei fini istituzionali e nella realizzazione dell’Autonomia Scolastica, nell’ambito dei principi costituzionali e delle disposizioni deIl’art.21 della legge 59/97, secondo quanto di seguito specificato.

Per raggiungere tali fini l’Associazione:

- promuove l’immagine della scuola come istituzione presso l’opinione pubblica;

- favorisce scambi e sinergie tra le scuole aderenti, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;

- favorisce le iniziative di formazione del personale;

- interloquisce con le forze politiche, sindacati e associative sui problemi scolastici;

- promuove il coordinamento delle proposte delle scuole aderenti nei confronti delta Regione e degli Enti Locali competenti (Provincia e Comuni);

- rappresenta in modo coordinato al MIUR e alla Direzione Regionale le problematiche delle scuole aderenti;

- sostiene te istituzioni scolastiche aderenti netta stipula di accordi e convenzioni che possono assumere un carattere generale in ambito provinciale;

- promuove iniziative culturali e ricerche per la conoscenza della legislazione e dell’organizzazione scolastica;

- può promuovere studi a carattere provinciale sulla situazione dette scuole bresciane;

- può fornire consulenza legale alle scuole su loro richiesta;

- può stipulare contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati, per la realizzazione dei propri fini.

L’Associazione agisce nel costante rispetto delle competenze istituzionali delle singole scuole.


ORGANI

Art.8

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea plenaria;

- le Associazioni Territoriali;

- i Comitati di Settore;

- il Comitato di Coordinamento;

- l’Ufficio di Presidenza (Presidente e due Vice-Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie);

- il Presidente;

- il Tesoriere;

- Il Collegio dei Sindaci.

Art. 9

L’Assemblea plenaria è composta dai Dirigenti delle singole scuole aderenti, o loro delegati, e dai rappresentanti dei Consorzi e delle Associazioni.

Delibera in materia di:

- Regolamento dell’Associazione

- Indirizzi generali in merito alle attività dell’Associazione

- Bilancio annuale e ammontare del contributo ordinario annuo

Le sedute dell’Assemblea sono valide in prima convocazione se risulta rappresentata la maggioranza assoluta delle scuole aderenti; in seconda convocazione con la rappresentanza di almeno un terzo delle scuole aderenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice.

L’Assemblea plenaria elegge il Presidente, i due Vice-Presidenti e il Collegio dei Sindaci tra i propri membri.

L’Assemblea plenaria è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno e sì riunisce la prima volta entro un mese dall’inizio dell’anno scolastico per gli adempimenti statutari e regolamentari di competenza.

L’Assemblea può essere convocata su richiesta di un quinto dei suoi membri.

Art. 10

Le Associazioni Territoriali sono articolazioni dell’Associazione provinciale; possono essere costituite per iniziativa di una o più scuole secondo i principi del presente Statuto e sulla base del Regolamento di cui all’art. 23.

Eleggono un Coordinatore che partecipa al Comitato di Coordinamento provinciale.

Art. 11

I Comitati di Settore sono articolazioni dell’Associazione provinciale rappresentative dei diversi ordini di scuola.

Per la validità delle loro sedute vale quanto disposto all’art. 9 per l’Assemblea generale.

Eleggono un Coordinatore che partecipa al Comitato di Coordinamento provinciale.

Art. 12

Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Tesoriere, dai Coordinatori delle Associazioni Territoriali e dei Comitati di Settore.

Contribuisce con l’Ufficio di Presidenza alla gestione unitaria dell’Associazione per il raggiungimento delfini statutari.

E presieduto dal Presidente e viene da lui convocato secondo le necessità e almeno tre volte all’anno.

Art. 13

L’Ufficio di Presidenza esercita le seguenti funzioni:

- gestisce e coordina le attività dell’Associazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea Plenaria e delle proposte del Comitato di Coordinamento;

- tiene i rapporti con gli Enti esterni, pubblici e privati.

Art. 14

Il Presidente:

- è il responsabile legale dell’Associazione ed è titolare della stipula di accordi e convenzioni;

- rappresenta pubblicamente l’Associazione;

- presiede il Comitato di Coordinamento.

Le ultime due funzioni sono esercitate in sua assenza dal Vice-Presidente con funzioni vicarie o, su sua delega, da uno dei vicepresidenti.

I membri dell’Ufficio di Presidenza restano in carica per tre anni e decadono qualora venga meno la loro funzione di Dirigente Scolastico svolta in scuole della provincia di Brescia; il mandato può essere revocato dall’Assemblea Plenaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 15

Il Tesoriere è nominato dal Presidente con la funzione di curare gli aspetti amministrativi e finanziari dell’attività dell’Associazione.

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti; rimane in carica per tre anni ed elegge al suo interno un Presidente. Certifica la regolarità della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione; si riunisce almeno due volte l’anno.

Art. 17

L’assunzione di qualunque carica nell’Associazione, a livello provinciale o territoriale, è incompatibile con tutte le posizioni di stato che non comportino l’effettivo svolgimento della funzione di direzione di un istituto scolastico, ancorché equiparate a servizio di istituto.


GESTIONE ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA

Art. 18

L’Associazione ha sede legale presso l’Associazione Comuni Bresciani, in Via Creta 42, Brescia.

Art. 19

L’Associazione ha una propria gestione amministrativa, curata dal Tesoriere nell’ambito delle direttive date dal Presidente, sul modello delle vigenti norme amministrative e contabili delle Istituzioni Scolastiche.

Le modalità verranno stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 20

L’Associazione può avvalersi delle prestazioni lavorative del personale di scuole aderenti con le modalità previste dal Regolamento, nei limiti definiti da apposite convenzioni con tali scuole, previo consenso del personale impiegato e nel rispetto dei suoi diritti sindacali.

Art. 21

L’espletamento di incarichi istituzionali nell’ambito dell’Associazione è a titolo gratuito; è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute.


NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

L’Assemblea Plenaria si riunisce entro un mese dalla costituzione dell’Associazione per gli adempimenti statutari; fino a tale data, tutti i poteri sono esercitati dal Presidente provvisorio prof. Giorgio Bettoni.

Art. 23

Entro sei mesi dalla costituzione dell’Associazione viene approvato dall’Assemblea Plenaria il Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 24

L’Associazione può aderire all’Associazione Regionale e alla Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali, purché gli Statuti delle stesse siano rispettosi dei principi fissati nel presente Statuto.

Art. 25

Lo Statuto può essere modificato su delibera della maggioranza assoluta dei soci.

 

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