| Resoconto Convegno ASAB 2008 |
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PERCORSO GUIDATO TRA LEGGI E DECRETI DEL SECONDO SEMESTRE 2008 ( a cura di A. Alioto)
Per consentire ai Dirigenti scolastici delle scuole autonome, una personale interpretazione dello sviluppo del quadro legislativo che sta modificando, più o meno gradualmente, gli attuali ordinamenti scolastici, l’ASAB ha preparato un percorso guidato tra leggi e decreti più significativi, allegando in alcuni casi i testi legislativi ed i commenti.
Si spera, in questo modo, di attenuare quel senso di solitudine che spesso assale il Dirigente sempre responsabile della corretta interpretazione della norma; responsabilità alla quale viene, ancora una volta, richiamato dal comma 5, art. 64 della L. 6/8/2008 n. 133.
Elenco dei provvedimenti selezionati
(Allegato Art. 13)
In premessa è possibile notare che i provvedimenti che mirano a trasformare (riformare) pesantemente il vigente sistema scolastico, vengono assunti, in buona parte, in articoli inseriti in provvedimenti legislativi certamente non pensati per la scuola. L’annosa vicenda relativa alla spendibilità dell’obbligo scolastico è stata risolta con il comma 4-bis della L. 133/08: l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale e temporaneamente anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale (Istituti professionali e CFP)
Analisi dei provvedimenti
Legge 2 aprile 2007, n. 40 Art. 13 – Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica. Definisce a parziale correzione della riforma Moratti, il sistema dell’istruzione secondaria superiore, ribadendo senza alcun equivoco che insieme ai licei ed agli istituti tecnici, anche gli istituti professionali fanno parte del sistema scolastico statale (comma 1). Gli istituti tecnici e professionali devono essere riordinati (nella struttura oraria e negli insegnamenti) e sono finalizzati al conseguimento del diploma. Si elimina la qualifica professionale triennale rilasciata dagli istituti professionali statali per passarla alla competenza regionale (comma 1-bis). Le linee generali del riordino sono indicate nel comma 1-ter: “…… con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della P.I. ………., previo parere delle competenti Commissioni parlamentari …………………., sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento………; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; …………………….. a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2009-2010”. Il delicato rapporto tra Stato e Regioni, in un contesto di federalismo incompiuto, è affrontato nel comma 1-quinquies: “Sono adottate apposite linee guida …………………. al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni …….” Infine con il comma 8-bis, modificando il decreto legislativo n. 226, del 17 ottobre 2005, si eliminano il liceo economico ed il liceo tecnologico per farli confluire nell’istruzione tecnica.
Legge 6 agosto 2008, n. 133 Questi articoli sono inseriti in una legge intitolata: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Art. 15 - Costo dei libri scolastici comma 1 A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. comma 2 A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
Art. 64 – Disposizioni in materia di organizzazione scolastica Di fatto è l’articolo dei “tagli” alla scuola che ha generato la ben nota reazione degli studenti e molta preoccupazione tra Dirigenti e Docenti, perché il risparmio imposto rischia di pregiudicare il processo di riforma e la maggiore autonomia delle scuole. In particolare prevede: comma 1 incremento di un punto del rapporto alunni/docente, a decorrere dall’a.s. 2009/2010 e comunque entro l’a.s. 2011/2012; in fase di conversione in legge, è stato integrato con “tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili”; comma 2 riduzione del personale ATA, nel triennio 2009/2011, pari al 17% della consistenza numerica della dotazione organica dell’a.s. 2007/2008; comma 3 per realizzare quanto previsto nel presente articolo, il Ministro della P.I. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata ed il parere delle Commissioni Parlamentari competenti, predispone, entro 45 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un “piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili” (diventato Atto n. 36 del Governo e già discusso nella VII Commissione della Camera); comma 4 con uno o più regolamenti da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
comma 4-bis modifica, dando significato definitivo, l’articolo 1, comma 622, della legge 27/12/06, n. 296, con le parole: “L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionali di cui al Capo III del decreto legislativo 17/10/2005, n. 226” e temporaneamente “anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale” sempre previsti dal comma 624, art. 1 della L. 296/06 comma 5 i dirigenti del Ministero P.I. ed i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati comporta l’applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale comma 6 dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni per il 2010, a 2.538 milioni per il 2011, e a 3.188 milioni dal 2012; per un risparmio complessivo pari a 7,832 miliardi di euro. comma 9 una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30%, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Parte di queste risorse saranno utilizzate per il riconoscimento economico delle ore di insegnamento aggiuntivo del maestro unico, previsto dall’art. 4 della L. 169/08.
Art. 71 – Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Comma 1 Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Si escludono: ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi. Comma 3 L’Amministrazione dispone il controllo della malattia anche in caso di assenza di un solo giorno. Le fasce di reperibilità, ampliate rispetto alla normativa precedente, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi. Comma 5 Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Decreto Gelmini) Art. 1 – Cittadinanza e Costituzione Comma 1 A decorrere dall’inizio dell’a.s. 2008/09, oltre ad una sperimentazione nazionale (ai sensi del DPR 275/99), sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Restano al momento sconosciute le azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale Comma 1-bis Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Questo comma è stato aggiunto in fase di conversione del decreto.
Art. 2 – Valutazione del comportamento degli studenti Comma 1 Confermato il DPR 249/98 e le successive modificazioni, viene valutato il comportamento di ogni studente oltre al periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. Comma 1-bis Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Comma 3 La votazione sul comportamento degli studenti determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonchè eventuali modalità applicative del presente articolo.
Art. 3 – Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti Comma 1 Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Comma 2 Anche nella scuola secondaria di primo grado la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze, la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Comma 3 Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
Art. 4 – Insegnante unico nella scuola primaria Comma 1 Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione previsti dal comma 4 dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Comma 2 Prevede ore aggiuntive all’orario d’obbligo per l’insegnante unico, il cui compenso economico sarà definito con apposita sequenza contrattuale. Comma 2-bis agli effetti finanziari derivanti dal comma 1, per l’anno 2009, si provvede con il fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte dei risparmi previsti al comma 9 della L. 133/08.
Art. 5 – Adozione dei libri di testo Comma 1 Conferma il disposto dell’art. 15 della L. 133/08 e, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. I1 dirigente scolastico vigila affinchè le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Atto n. 36 del Governo – “Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico” Il Piano è stato consegnato, per acquisirne il parere, alla Camera dei Deputati il 26 settembre 2008, come previsto dall’art. 64 della L. 133/2008. Esso si ispira, tra gli altri, ai seguenti criteri e principi guida:
Le aree di intervento saranno:
1. Revisione degli ordinamenti scolastici Le iniziative previste in quest’area serviranno a:
In particolare:
2. Riorganizzazione della rete scolastica Il DPR 233/1998 prevedeva per ogni scuola autonoma tra i 500 e 900 alunni. Lo stesso DPR 233 prevedeva deroghe a tale standard, per le zone montane e le piccole isole, consentendo una popolazione scolastica tra 300 e 500. Tutto ciò, ritiene il Governo, ha favorito sprechi di risorse, sperequazioni e disfunzioni. E’ necessario quindi superare l’attuale situazione eliminando plessi e sezioni staccate con meno di 50 alunni.
3. Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole Si prevede di intervenire nei seguenti ambiti:
PERSONALE DOCENTE Le misure da prendere si riferiscono a norme e procedure che presiedono alla definizione degli organici e delle classi di concorso. In particolare:
PERSONALE ATA Si programma un’azione di contenimento dell’organico di tutti i profili professionali, nella misura media del 17% riferito all’a.s. 2007/08, salvaguardando, per quanto possibile, il profilo amministrativo necessario allo sviluppo dell’autonomia. In particolare:
Parere della VII Commissione su Atto n. 36 del Governo Il parere favorevole della Commissione è stato subordinato ad alcune condizioni ed osservazioni, tra le quali ci sembra opportuno sottolineare:
Punto 1 – Revisione degli ordinamenti scolastici c) l’orario obbligatorio delle attività didattiche della scuola dell’infanzia deve garantire prioritariamente il tempo di 40 ore con l’assegnazione di due insegnanti per sezione; e) sia garantita la richiesta, nella scuola media, del tempo prolungato a 40 ore; f) sia inoltre previsto che per le classi funzionanti a tempo pieno (scuola primaria del primo ciclo) siano assegnati due docenti per classe; k) lo slittamento delle iscrizioni al primo anno dei corsi interessati alla revisione degli ordinamenti; l) sia definito l’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, prevedendo un numero adeguato di materie di insegnamento.
Punto 2 – Riorganizzazione della rete scolastica
Punto 3 – Razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane della scuola a) revisione dei criteri sull'aumento del numero di alunni per classe: sia previsto l’aumento del numero minimo medio degli alunni per classe, e non quello del numero massimo; b) garanzia di un docente ogni due alunni disabili; e) revisione delle tabelle relative al personale ATA, per non ricorrere all'esternalizzazione dei servizi, in presenza di personale a tempo indeterminato, come indicato al punto e) delle osservazioni.
Nuovi quadri orari dei licei, degli istituti tecnici e professionali Il Ministero non ha ancora pubblicato ufficialmente i nuovi quadri orari, sebbene circolino le tabelle preparate dalle commissioni ministeriali su precise indicazioni contenute nell’Atto n. 36 del Governo. Purtroppo a tutt’oggi (28.11.08) fonti ministeriali smentiscono i quadri orari pubblicati in rete; pertanto mettiamo in evidenza nelle sottostanti tabelle soltanto il monte ore annuale e settimanale, per i tecnici e professionali suddiviso tra area comune ed indirizzo, essendo questi ormai considerati dati consolidati. Com’è noto attualmente gli istituti tecnici e professionali usufruiscono di 1.188 ore annue, pari a 36 ore settimanali. L’assegnazione dello stesso monte ore a tecnici e professionali non ha impedito il riconoscimento di una più ampia area di autonomia didattica agli istituti professionali, utilizzabile ipoteticamente per un più intenso rapporto con il mondo del lavoro e per il recupero del disagio scolastico.
ISTITUTI PROFESSIONALI
ISTITUTI TECNICI
LICEI CLASSICI, SCIENTIFICI, LINGUISTICI E DELLE SCIENZE UMANE L’orario obbligatorio di lezione sarà pari a 30 ore settimanali
LICEI ARTISTICI E LICEI MUSICALI E COREUTICI L’orario obbligatorio di lezione sarà pari a 32/34 ore settimanali (in relazione agli indirizzi del Liceo Artistico)
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